Art. 6.
(Interventi urgenti di competenza
dei comuni).

      1. I comuni utilizzano i fondi di cui all'articolo 4, comma 1, per lavori di riparazione, rifacimento o ricostruzione totale di infrastrutture pubbliche danneggiate o distrutte dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 per le quali non è possibile attendere l'approvazione del piano di cui all'articolo 9, pena la permanenza di situazioni di insalubrità e di pericolo per la pubblica sicurezza. È riservata la priorità alle urbanizzazioni primarie, in particolare agli acquedotti, alle fognature, alle strade e agli impianti di depurazione.
      2. I comuni possono inoltre risarcire i danni alle proprietà private, comprese le attività produttive sino ad un massimo di 26.000 euro ciascuno, applicando una franchigia di 2.600 euro.